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Il Direttivo
La
I verbali
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Lo Statuto del Comitato Pro Parco Marino di PantelleriaART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E' costituita l'associazione denominata "Comitato Pro Parco Marino di Pantelleria", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). L’Associazione ha sede presso l’Associazione Turistica "PRO LOCO" del Comune di Pantelleria. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolgendo attività di formazione nell’ambito in cui opera, provvedendo alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, della natura e dell’ambiente e attuando e promuovendo la ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Essa concorre a promuovere la realizzazione del Parco Marino di Pantelleria, così come indicato nel progetto di massima allegato al presente Statuto. In particolare l’Associazione si propone di sensibilizzare la comunità pantesca sull'opportunità dell'iniziativa, facendone conoscere le caratteristiche ed illustrando i vantaggi che da essa potranno derivare. A livello più generale l’Associazione si propone di instaurare una cooperazione scientifica e culturale con le università e gli istituti di ricerca regionali e nazionali interessati alla tutela ambientale; detta cooperazione varrà a favorire in tempi brevi la realizzazione e l'approvazione da parte delle autorità competenti del Parco Marino di Pantelleria come da proposta. L'Associazione si rivolge, quindi, alla comunità locale con programmi di educazione e di sviluppo, analisi economiche ed attività tecnico scientifiche atte a supportare uno sviluppo integrato ed un uso sostenibile delle risorse legate al mare di Pantelleria. In sintonia con tali obbiettivi, l'Associazione si propone di:
Al fine di favorire la realizzazione del Parco Marino di Pantelleria l’Associazione potrà:
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. ART. 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di lire 100.000 cadauno. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. Il versamento non crea quote di partecipazione dei soci trasmissibili a terzi, a nessun titolo. ART. 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO L’Associazione annualmente redige il bilancio. L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto e approvato entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno esso è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede della associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. In un'unica adunanza assembleare si approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente; e, in vista della successiva gestione, si verifica e si aggiorna il bilancio preventivo predisposto l'anno precedente. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’Associazione comporta in ogni caso, per l’associato maggiore d’età il diritto di voto nell’Assemblea. Requisiti e diritti dei soci I soci si suddividono in Soci Fondatori, Soci Aderenti e Soci Benemeriti.
Ammissione dei soci L'ammissione dei Soci Aderenti avviene su domanda degli interessati, da redigere per iscritto, e su presentazione di almeno due Soci Fondatori. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Doveri dei soci L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi. Con la sola eccezione dei Soci Benemeriti, ogni socio, oltre alla quota di iscrizione, deve versare la quota di partecipazione annuale fissata dall'Assemblea Ordinaria. Perdita della qualifica di socio La qualifica di socio può venire meno in seguito a:
ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Gli organi dell'Associazione sono:
L'Assemblea dei Soci elegge il Consiglio Direttivo formato da:
L'Assemblea dei Soci è Ordinaria o Straordinaria. Convocazione L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria è convocata, anche al di fuori della sede dell’Associazione purché nel territorio nazionale, dal Segretario Generale, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata, a mezzo lettera ordinaria o avviso affisso nella Sede Sociale contenente l’ordine del giorno; in casi di particolare urgenza l’Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima della data fissata a mezzo telegramma o via e-mail. Assemblea Ordinaria All'Assemblea Ordinaria partecipano, con diritto di voto, i Soci Fondatori, i Soci Benemeriti ed i Soci Aderenti maggiori di età. Detta Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto (di persona o per delega); in seconda convocazione con qualunque numero di soci aventi diritto al voto. E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio Fondatore o Benemerito. E' vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a quattro. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei soci aventi diritto al voto. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata ogni anno entro il 30 aprile per:
L’Assemblea Ordinaria delibera su ogni altro argomento che non spetti per legge o per Statuto all’Assemblea Straordinaria. In ogni caso l’Assemblea Ordinaria può essere convocata :
Assemblea Straordinaria All'Assemblea Straordinaria partecipano tutti i Soci con diritto di voto. Detta Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci (di persona o per delega); in seconda convocazione con qualunque numero di Soci presenti. Qualora oggetto della deliberazione sia lo scioglimento della Associazione, l’Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza dei 3/4 di tutti i Soci. E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. E' vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a quattro. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice. L’Assemblea Straordinaria delibera in merito:
In ogni caso l’Assemblea Straordinaria può essere convocata :
L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è presieduta dal Presidente che relaziona sullo stato e sulle attività dell'Associazione e sulle prospettive di raggiungimento delle sue finalità. In Assemblea Ordinaria il Presidente è assistito da un segretario da essa nominato tra i Soci Fondatori o Benemeriti presenti, il quale redige il verbale della riunione. In sede Straordinaria il verbale di assemblea è redatto da un notaio. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Segretario Generale, o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Presidente del Comitato Scientifico. Le delibere dell'Assemblea sottoscritte dal Presidente o dal Segretario Generale o dal Presidente del Comitato Scientifico che lo sostituisce, e, comunque, dal segretario verbalizzante, sono riportate nel libro verbali, a disposizione di ogni socio per sua conoscenza. L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo determina i programmi generali di attività e sceglie gli orientamenti che ritiene più opportuni al raggiungimento delle finalità associative. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi, approva in corso d'anno modifiche dei programmi che comportino eventuali variazioni di bilancio, delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci e verifica la permanenza dei requisiti di ammissibilità dei soci, chiede al Segretario Generale la convocazione dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, di cui almeno tre scelti tra i Soci Fondatori, viene nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci e dura in carica 2 anni. I suoi membri sono rieleggibili. Il primo Consiglio viene eletto in sede di costituzione. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su invito del Segretario Generale o su richiesta di almeno due dei suoi membri. L'invito è effettuato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza. La riunione è valida con la presenza di almeno tre dei suoi membri. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti, prevale il voto del Segretario Generale o di chi ne fa le veci. Nel caso che un Consigliere non sia presente a tre riunioni consecutive, egli sarà considerato dimissionario, e, dopo essere stato invitato in tempo utile tramite raccomandata a presentare eventuali spiegazioni, sarà sostituito dal primo dei consiglieri non eletti nelle votazioni dell'ultima Assemblea dei Soci. Membri del Consiglio Direttivo sono:
Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci, tanto in Sede Ordinaria che Straordinaria e le riunioni del Consiglio Direttivo. Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio per il compimento di tutti gli atti che non rientrano nella competenza statutaria del Segretario Generale. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Segretario Generale. Al Segretario Generale compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Segretario Generale riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi del tutto eccezionali, di necessità ed urgenza, il Segretario Generale può compiere atti di straordinaria amministrazione ma, in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Segretario Generale convoca l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo e presiede gli stessi in caso di assenza o impedimento del Presidente. E' tenuto a mettere all'Ordine del Giorno gli argomenti proposti da due o più membri del Consiglio Direttivo. Propone inoltre i programmi e i regolamenti d'attuazione, e si occupa dell'organizzazione generale e della realizzazione operativa delle finalità dell'Associazione. Il Segretario Generale ha il potere di firma in rappresentanza dell'associazione per lo svolgimento dell'attività di amministrazione ordinaria. Può quindi aprire e gestire conti postali e bancari, rilasciare deleghe, procure, acquistare, vendere, nominare consulenti in tutte le branche di attività interessate dall'Associazione e compiere tutti gli atti necessari al funzionamento e allo svolgimento dei programmi dell'Associazione. In caso di sua assenza o di suo impedimento può essere sostituito dal Presidente del Comitato Scientifico. Il Presidente del Comitato Scientifico nomina, in accordo con il Segretario Generale, i componenti del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e di attuazione dei programmi di ricerca, e funge inoltre da organo di consulenza per l'individuazione delle linee operative più opportune ed utili al raggiungimento delle finalità associative. Può essere composto per il 50% (cinquanta per cento) anche da non soci. L'Associazione, per il perseguimento dei suoi scopi, si avvale di una struttura tecnica, alla quale è demandato lo svolgimento di tutti i compiti e adempimenti necessari a realizzare detti scopi. La struttura tecnica dell'Associazione dipende dal Segretario Generale, e per il suo funzionamento si avvale della collaborazione di:
ART. 8 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE L'associazione si potrà sciogliere nei seguenti casi:
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della L.23.12.1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In entrambi i casi, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto a fini di utilità sociale ART. 9 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Marsala. Per quanto non espressamente richiamato e previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge. NB – Statuto registrato con atto notarile il 24 Agosto 1999 (raccolta n° 6442) presso il notaio Sergio Bandini in Pantelleria.
L' Area Marina Protetta di Pantelleria Con la creazione della Riserva Marina di Pantelleria s’intende:
Caratteristiche dei vincoli propri delle tre zone previste (A, B, e C) dall'istituzione della Area Marina Protetta di Pantelleria secondo la proposta del Comitato Pro Parco A - Zona di Riserva Integrale In questa zona, definita appunto di Riserva Integrale, viene di norma vietata ogni attività di pesca in mare e da terra, di prelievo, di stazionamento, di ancoraggio, e di immersione non guidata e non autorizzata. La Zona di Riserva Integrale interessa solitamente una fascia di mare, che si estende al largo della costa per circa un chilometro, nella quale però può essere ammesso il transito di barche a motore fino ad una certa distanza da riva (100 o 200 metri). Nel caso specifico di Pantelleria il vincolo dovrebbe riguardare la zona antistante le grotte marine a sud dell'isola che si aprono lungo la linea di riva e che costituiscono l'ambiente tipico della Foca Monaca, specie tipica del Mediterraneo minacciata da estinzione e la cui casuale presenza è stata negli ultimi anni più volte segnalata proprio lungo la costa sud-occidentale di Pantelleria. Una certa estensione dell'area a lato delle grotte da sottoporre a vincolo, costituendo l'ambiente tipico riproduttivo della Foca Monaca, può essere giustificata dall'opportunità di rendere la Zona di Riserva Integrale, individuata tra Punta Karace a sud e Punta del Cortigliolo a nord, anche una effettiva zona di ripopolamento ittico a tutto vantaggio prima delle aree limitrofe e quindi di tutto l'ambiente costiero dell'isola. B - Zona di Riserva Parziale Questa zona comprende le aree cuscinetto ai lati della zona A di Riserva Integrale, sempre per un estensione al largo della costa di un chilometro. Nelle zone di Riserva Parziale, da determinare con esattezza tenendo conto delle varie esigenze per una giusta fruizione da parte di tutti gli interessati (addetti e praticanti il turismo nautico e subacqueo, appassionati di pesca e nautica), e per le quali si suggeriscono le aree che vanno da Punta di Nikà a Punta Karace a sud, e da Punta dei Cortigliolo a Punta Rubasacchi ad est, vengono solitamente vietate tutte le attività di pesca professionali, ad eccezione di quelle dei residenti. Restano comunque vietate per chiunque la pesca a strascico, e quella esercitata con reti da posta a circuizione e dai ciancioli con e senza lampara. Sono invece generalmente ammesse le attività di pesca sportiva esercitate sia in mare che da terra, le immersioni in apnea o con autorespiratore, purché non effettuate a scopo di pesca, la balneazione e, la navigazione a vela e motore. C - Zona di Riserva Generale Questa zona comprende il resto delle coste e dei fondali dell'isola. In essa è permessa ogni attività in mare consentita dalla legge, con eccezione della pesca professionale esercitata da non residenti a Pantelleria, che viene concessa solo oltre le tre miglia da riva.
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copyright:
Comitato Pro Parco Marino di Pantelleria webmaster: Guido Picchetti - Aggiornato il 18/09/2003 |
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